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Io e la mia ex compagna abbiamo avuto un figlio. Abbiamo deciso di acquistare una casa intestando la proprietà della stessa a nostro figlio, con richiesta al giudice dei minori. La mia ex compagna si è intestata il mutuo e ha diritto all'usufrutto della stessa. Avendo seguito in prima persona la trattativa, sono entrando in possesso del bene circa 9 mesi fa, ho solo io le chiavi e ho preso residenza nell'immobile in questione per poter vedere mio figlio nel fine settimana. È in atto un ricorso al giudice tutelare per la gestione di nostro figlio. La mia ex compagna sta richiedendo la restituzione della casa che - dice - occupo abusivamente. Cosa posso fare per rimanere in possesso della casa e che azioni può intraprendere la mia ex compagna nei miei confronti? Può addebitarmi le rate del mutuo pagate fino ad oggi? Può chiedere i danni per il mancato godimento del bene? Può denunciarmi per occupazione abusiva del bene? il mio possesso del bene dall'acquisto ad oggi costituisce un diritto?
Buongiorno a Lei, 1) non ha alcun diritto al possesso della casa, in assenza di un diritto reale quale la proprietà o l'usufrutto. 2) non sono addebitabili a Lei le rate di mutuo. 3) Non esiste il reato di occupazione abusiva. 4) Può ottenere il rilascio per occupazione abusiva. Resto a disposizione per quanto Le occorra.
Cordialità
Avv.Laura Salvetti
Per affittare un appartamento a mia zia, pensionata, la proprietà ha chiesto una doppia intestazione sul contratto di affitto: la mia e quella di mia zia. Ora, dopo cinque anni dalla stipula, io non posso più garantire per lei. Come posso fare per togliermi da questo contratto, dato che ho spedito una lettera in tal senso alla proprietaria, ma lei dice che non vale niente?
Buongiorno a Lei, il recesso dal contratto di locazione deve essere consensuale, salvo che nel Suo contratto sia prevista la disdetta dopo il primo quadriennio. Ma questo fatto determina la possibilità che per Sua zia non ci sia rinnovo del contratto e quindi dovrebbe rilasciare l'immobile, di solito, allo scadere del sesto mese dalla disdetta. Resto a disposizione per quanto Le occorra.
Cordialità
Avv.Laura Salvetti